Art. 2
In vigore dal 25 feb 2021
Si procede al rimborso o allo sgravio di qualsiasi dazio antidumping definitivo versato da River Kwai International Food Industry Co., Ltd, in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, oppure in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1996 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari del Regno di Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, in eccesso rispetto al dazio antidumping definitivo stabilito all’.
Il rimborso o lo sgravio sono richiesti alle autorità doganali nazionali conformemente alla normativa doganale applicabile.
Storico versioni
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