Art. 1
In vigore dal 25 feb 2021
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, attualmente classificato al codice NC ex 2001 90 30 (codice TARIC 2001903010) e di granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti di cui alla voce 2006, attualmente classificato al codice NC ex 2005 80 00 (codice TARIC 2005800010), originario della Thailandia e fabbricato da River Kwai International Food Industry Co., Ltd, Kanchanaburi, Thailandia, a decorrere dal 28 marzo 2014.
2. L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato da River Kwai International Food Industry Co., Ltd, è pari al 3,6 % (codice addizionale TARIC A791). Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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