Art. 7

Percentuali minime di controlli e campionamento

In vigore dal 22 feb 2021
Percentuali minime di controlli e campionamento Ai controlli ufficiali di cui all’articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/848 che ciascuna autorità competente o, se del caso, autorità di controllo o organismo di controllo deve effettuare in funzione del rischio di non conformità si applicano le seguenti norme sulle percentuali minime: a) ogni anno almeno il 10 % di tutti i controlli ufficiali degli operatori o dei gruppi di operatori è effettuato senza preavviso; b) ogni anno è effettuato almeno il 10 % di controlli aggiuntivi rispetto a quelli di cui all’articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848; c) ogni anno almeno il 5 % degli operatori, esclusi gli operatori esentati a norma dell’articolo 34, paragrafo 2, e dell’articolo 35, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/848, è sottoposto a campionamento a norma dell’articolo 14, lettera h), del regolamento (UE) 2017/625; d) ogni anno almeno il 2 % dei membri di ciascun gruppo di operatori è sottoposto a campionamento a norma dell’articolo 14, lettera h), del regolamento (UE) 2017/625; e) almeno il 5 % degli operatori che sono membri di un gruppo, ma non in numero inferiore a 10, è sottoposto ogni anno a una nuova ispezione. Se il gruppo di operatori conta 10 membri o meno, tutti i membri sono controllati in relazione alla verifica della conformità di cui all’articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848.
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