Art. 5

Documenti e registrazioni di un gruppo di operatori

In vigore dal 22 feb 2021
Documenti e registrazioni di un gruppo di operatori Ai fini del sistema di controlli interni, il gruppo di operatori conserva i seguenti documenti e registrazioni: a) l’elenco dei membri del gruppo di operatori basato sull’iscrizione di ciascuno di essi e costituito dai seguenti elementi per ciascun membro del gruppo di operatori: i) nome e identificativo (codice numerico); ii) recapiti; iii) data di iscrizione; iv) superficie totale gestita dal membro, precisando il tipo di agricoltura e se fa parte di un’unità di produzione biologica, in conversione o non biologica; v) le informazioni su ciascuna unità di produzione e/o attività: dimensioni, ubicazione, compresa una mappa, ove disponibile, prodotto, data di inizio del periodo di conversione e stima delle rese; vi) data dell’ultima ispezione interna con il nome dell’ispettore del sistema di controlli interni; vii) data dell’ultimo controllo ufficiale effettuato dall’autorità competente o, se del caso, dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo con il nome dell’ispettore; viii) data e versione dell’elenco; b) gli accordi di adesione firmati tra il membro e il gruppo di operatori in quanto persona giuridica, che comprendono i diritti e le responsabilità del membro; c) le relazioni di ispezione interna firmate dall’ispettore del sistema di controlli interni e dal membro ispezionato del gruppo di operatori, comprendenti almeno i seguenti elementi: i) il nome del membro e l’ubicazione dell’unità di produzione o dei locali, inclusi i centri di acquisto e raccolta in cui si svolgono le attività di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, oggetto dell’ispezione; ii) la data e l’orario di inizio e fine dell’ispezione interna; iii) i risultati dell’ispezione; iv) l’ambito/il perimetro dell’audit; v) data di pubblicazione della relazione; vi) il nome dell’ispettore interno; d) la documentazione relativa alla formazione degli ispettori del sistema di controlli interni, comprendente: i) le date delle formazioni; ii) l’oggetto delle formazioni; iii) il nome del formatore; iv) la firma del partecipante; v) se del caso, una valutazione delle conoscenze acquisite; e) la documentazione relativa alla formazione dei membri del gruppo; f) le registrazioni delle misure adottate in caso di non conformità da parte del gestore del sistema di controlli interni, che comprendono: i) i membri soggetti a misure in caso di non conformità, compresi quelli sospesi, revocati o tenuti a rispettare un nuovo periodo di conversione; ii) la documentazione relativa al caso di non conformità individuato; iii) la documentazione relativa al seguito dato alle misure; g) i registri di tracciabilità, comprese, se del caso, informazioni sui quantitativi, per le seguenti attività: i) acquisto e distribuzione di fattori di produzione agricoli, compreso il materiale riproduttivo vegetale, da parte del gruppo; ii) produzione, raccolto incluso; iii) magazzinaggio; iv) preparazione; v) conferimento dei prodotti di ciascun membro al sistema di commercializzazione comune; vi) immissione sul mercato dei prodotti da parte del gruppo di operatori; h) gli accordi e i contratti scritti tra il gruppo di operatori e gli appaltatori, comprese informazioni sulla natura delle attività appaltate; i) la nomina del gestore del sistema di controlli interni; j) la nomina degli ispettori del sistema di controlli interni e il relativo elenco. L’elenco dei membri di cui al primo comma, lettera a), è aggiornato dal gestore del sistema di controlli interni dopo ogni modifica degli elementi di cui alla lettera a), punti da i) a viii), ed è indicato se uno qualsiasi dei membri è stato sospeso o revocato a causa di misure adottate qualora da ispezioni interne o controlli ufficiali sia risultata una non conformità.
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