Art. 2

Modifica della direttiva 2004/109/CE

In vigore dal 16 feb 2021
Modifica della direttiva 2004/109/CE All’articolo 4, paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente: «7.   Per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1o gennaio 2020 o dopo tale data, tutte le relazioni finanziarie annuali sono predisposte in un formato elettronico unico di comunicazione, a condizione che l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (ESMA), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), abbia effettuato un’analisi costi-benefici. Tuttavia, uno Stato membro può autorizzare gli emittenti ad applicare tale obbligo di comunicazione per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1o gennaio 2021 o dopo tale data, purché tale Stato membro notifichi alla Commissione la propria intenzione di autorizzare tale rinvio entro il 19 marzo 2021, e che tale intenzione sia debitamente giustificata.
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