Art. 1

Modifiche del regolamento (UE) 2017/1129

In vigore dal 16 feb 2021
Modifiche del regolamento (UE) 2017/1129 Il regolamento (UE) 2017/1129 è così modificato: 1) all’, paragrafo 4, è aggiunta la lettera seguente: «l) dal 18 marzo 2021 al 31 dicembre 2022, i titoli diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da enti creditizi qualora il corrispettivo aggregato totale nell’Unione dei titoli offerti calcolato su un periodo di 12 mesi sia inferiore a 150 000 000 di EUR per ente creditizio, a condizione che tali titoli: i) non siano subordinati, convertibili o scambiabili; e ii) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di titoli e non siano collegati ad uno strumento derivato.»; 2) all’, paragrafo 5, primo comma, è aggiunta la lettera seguente: «k) dal 18 marzo 2021 al 31 dicembre 2022, i titoli diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da enti creditizi qualora il corrispettivo aggregato totale nell’Unione dei titoli offerti calcolato su un periodo di 12 mesi sia inferiore a 150 000 000 di EUR per ente creditizio, a condizione che tali titoli: i) non siano subordinati, convertibili o scambiabili; e ii) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di titoli e non siano collegati ad uno strumento derivato.»; 3) all’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «1.   Fatti salvi l’articolo 14, paragrafo 2, l’articolo 14 bis, paragrafo 2, e l’articolo 18, paragrafo 1, il prospetto contiene le informazioni necessarie che siano rilevanti per un investitore affinché possa procedere a una valutazione con cognizione di causa:»; 4) all’articolo 7 è inserito il paragrafo seguente: «12 bis.   In deroga ai paragrafi da 3 a 12 del presente articolo, il prospetto UE della ripresa redatto conformemente all’articolo 14 bis include una nota di sintesi redatta in conformità del presente paragrafo. La nota di sintesi del prospetto UE della ripresa è redatta sotto forma di documento breve, scritto in maniera concisa e di una lunghezza massima di due facciate di formato A4 quando stampato. La nota di sintesi del prospetto UE della ripresa non contiene riferimenti incrociati ad altre parti del prospetto né include informazioni mediante riferimento ed è: a) presentata e strutturata in modo da agevolarne la lettura, in caratteri di dimensione leggibile; b) scritta in un linguaggio e uno stile tali da facilitare la comprensione delle informazioni. In particolare è necessario utilizzare un linguaggio chiaro, non tecnico, succinto e comprensibile per gli investitori; c) composta dalle seguenti quattro sezioni: i) un’introduzione, contenente tutte le informazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo, incluse le avvertenze e la data di approvazione del prospetto UE della ripresa; ii) le informazioni fondamentali concernenti l’emittente, tra cui, se del caso, uno specifico riferimento di non meno di 200 parole alle incidenze imprenditoriali e finanziarie della pandemia di COVID-19 sull’emittente; iii) le informazioni fondamentali sulle azioni, tra cui i diritti connessi a tali azioni ed eventuali limitazioni ai diritti in questione; iv) le informazioni fondamentali sull’offerta pubblica di azioni e/o l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.»; 5) è inserito l’articolo seguente: «A rticolo 14 bis Prospetto UE della ripresa 1.   In caso di offerta pubblica di azioni o ammissione alla negoziazione di azioni in un mercato regolamentato, possono scegliere di redigere un prospetto UE della ripresa secondo il regime di informativa semplificato definito nel presente articolo i soggetti seguenti: a) gli emittenti le cui azioni siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato continuativamente da almeno 18 mesi e che emettano azioni fungibili con azioni esistenti emesse in precedenza; b) gli emittenti le cui azioni siano già negoziate in un mercato di crescita per le PMI continuativamente da almeno 18 mesi, a condizione che sia stato pubblicato un prospetto per l’offerta di tali azioni e che emettano azioni fungibili con azioni esistenti emesse in precedenza; c) gli offerenti di azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI senza soluzione di continuità per almeno gli ultimi 18 mesi. Gli emittenti possono redigere un prospetto UE della ripresa soltanto se il numero di azioni che intendono offrire rappresenta, insieme al numero di azioni eventualmente già offerte attraverso un prospetto UE della ripresa in un periodo di 12 mesi, non più del 150 % del numero di azioni già ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un mercato di crescita per le PMI, a seconda del caso, alla data di approvazione del prospetto UE della ripresa. Il periodo di 12 mesi di cui al secondo comma inizia a decorrere dalla data di approvazione del prospetto UE della ripresa. 2.   In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, e fatto salvo l’articolo 18, paragrafo 1, il prospetto UE della ripresa contiene le pertinenti informazioni ridotte necessarie per consentire agli investitori di comprendere: a) le prospettive e i risultati finanziari dell’emittente e gli eventuali cambiamenti significativi verificatisi dalla fine dell’ultimo esercizio nella situazione finanziaria e aziendale dell’emittente, nonché la sua strategia e i suoi obiettivi aziendali di lungo periodo, sia in termini finanziari che non finanziari, tra cui, se del caso, un riferimento specifico di non meno di 400 parole alle incidenze imprenditoriali e finanziarie della pandemia di COVID-19 sull’emittente e le previste incidenze future della stessa; b) le informazioni essenziali sulle azioni, tra cui i diritti connessi a tali azioni ed eventuali limitazioni ai diritti in questione, i motivi dell’emissione e il suo impatto sull’emittente, anche sulla struttura del capitale complessiva del medesimo, nonché l’informativa sulla capitalizzazione e sull’indebitamento, una dichiarazione relativa al capitale circolante e l’utilizzo dei proventi. 3.   Le informazioni contenute nel prospetto UE della ripresa sono scritte e presentate in forma facilmente analizzabile, concisa e comprensibile, e consentono agli investitori, soprattutto a quelli al dettaglio, di prendere decisioni di investimento informate, tenendo conto delle informazioni previste dalla regolamentazione che sono già state comunicate ai sensi della direttiva 2004/109/CE, ove applicabile, del regolamento (UE) n. 596/2014 e, ove applicabile, le informazioni di cui al regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione (*1). 4.   Il prospetto UE della ripresa è redatto come un documento unico contenente le informazioni minime stabilite all’allegato V bis. Ha una lunghezza massima di 30 facciate di formato A4 quando stampato ed è presentato e strutturato in modo da agevolarne la lettura, in caratteri di dimensione leggibile. 5.   Né la nota di sintesi né le informazioni incluse mediante riferimento in conformità dell’articolo 19 sono prese in considerazione ai fini del calcolo della lunghezza massima di cui al paragrafo 4 del presente articolo. 6.   Gli emittenti possono decidere l’ordine in cui le informazioni stabilite all’allegato V bis sono esposte nel prospetto UE della ripresa. (*1)  Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 1).»;" 6) all’articolo 20 è inserito il paragrafo seguente: «6 bis.   In deroga ai paragrafi 2 e 4, i termini di cui al paragrafo 2, primo comma, e al paragrafo 4 sono ridotti a sette giorni lavorativi per un prospetto UE della ripresa. L’emittente informa l’autorità competente almeno cinque giorni lavorativi prima della data prevista per la presentazione della domanda di approvazione.»; 7) all’articolo 21 è inserito il paragrafo seguente: «5 bis.   Un prospetto UE della ripresa è classificato nel meccanismo di stoccaggio di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Per la classificazione dei prospetti UE della ripresa redatti a norma dell’articolo 14 bis possono essere utilizzati i dati impiegati per la classificazione dei prospetti redatti conformemente all’articolo 14, a condizione che i due tipi di prospetti siano differenziati in tale meccanismo di stoccaggio.»; 8) l’articolo 23 è così modificato: a) è inserito il paragrafo seguente: «2 bis.   In deroga al paragrafo 2, dal 18 marzo 2021 al 31 dicembre 2022, se il prospetto si riferisce all’offerta pubblica di titoli, gli investitori che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere i titoli prima della pubblicazione del supplemento hanno il diritto, esercitabile entro tre giorni lavorativi dopo la pubblicazione del supplemento, di revocare la loro accettazione, sempre che il fatto nuovo significativo, l’errore o imprecisione rilevanti ai sensi del paragrafo 1 siano emersi o siano stati rilevati prima della chiusura del periodo di offerta o della consegna dei titoli, se precedente. Tale termine può essere prorogato dall’emittente o dall’offerente. La data ultima alla quale il diritto di revoca dell’accettazione è esercitabile è indicata nel supplemento. Il supplemento contiene una dichiarazione in evidenza riguardante il diritto di revoca, che precisa: a) che il diritto di revoca è concesso solo agli investitori che avevano già accettato di acquistare o sottoscrivere i titoli prima della pubblicazione del supplemento e se i titoli non erano ancora stati consegnati agli investitori nel momento in cui il fatto nuovo significativo, l’errore o l’imprecisione rilevante era emerso o era stato rilevato; b) il periodo in cui gli investitori possono esercitare il diritto di revoca; e c) il soggetto al quale possono rivolgersi gli investitori se desiderano esercitare il diritto di revoca.»; b) è inserito il paragrafo seguente: «3 bis.   In deroga al paragrafo 3, dal 18 marzo 2021 al 31 dicembre 2022, se gli investitori acquistano o sottoscrivono titoli tramite un intermediario finanziario tra il momento in cui il prospetto per tali titoli è approvato e la chiusura del periodo della prima offerta, tale intermediario finanziario informa gli investitori della possibilità che sia pubblicato un supplemento, di dove e quando tale supplemento sarebbe pubblicato, e che l’intermediario finanziario li aiuterà a esercitare il loro diritto di revocare l’accettazione in tal caso. Se gli investitori di cui al primo comma del presente paragrafo hanno diritto alla revoca di cui al paragrafo 2 bis, l’intermediario finanziario si mette in contatto con tali investitori entro la fine del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui è pubblicato il supplemento. Ove i titoli siano acquistati o sottoscritti direttamente dall’emittente, quest’ultimo informa gli investitori della possibilità che sia pubblicato un supplemento, del luogo in cui sarebbe pubblicato e del fatto che in tal caso essi potrebbero avere il diritto di revocare l’accettazione.»; 9) è aggiunto l’articolo seguente: «Articolo 47 bis Limite temporale del regime del prospetto UE della ripresa Il regime del prospetto UE della ripresa stabilito all’articolo 7, paragrafo 12 bis, all’articolo 14 bis, all’articolo 20, paragrafo 6 bis, e all’articolo 21, paragrafo 5 bis, scade il 31 dicembre 2022. I prospetti UE della ripresa approvati tra il 18 marzo 2021 e il 31 dicembre 2022 continuano a essere disciplinati conformemente all’articolo 14 bis fino alla scadenza della loro validità o fino a che siano trascorsi 12 mesi dal 31 dicembre 2022, se quest’ultima data è precedente alla prima.»; 10) all’articolo 48, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La relazione valuta, tra l’altro, se la nota di sintesi del prospetto, i regimi di informativa di cui agli articoli 14, 14 bis e 15 e il documento di registrazione universale di cui all’articolo 9 restino mezzi appropriati alla luce degli obiettivi perseguiti. In particolare, la relazione comprende quanto segue: a) il numero di prospetti UE della crescita dei soggetti di ciascuna delle categorie di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettere da a) a d) e un’analisi dell’evoluzione di ciascuno di tali numeri e delle tendenze nella scelta delle sedi di negoziazione da parte dei soggetti autorizzati a utilizzare il prospetto UE della crescita; b) un’analisi per stabilire se il prospetto UE della crescita raggiunga un buon equilibrio tra la tutela degli investitori e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti autorizzati a utilizzarlo; c) il numero di prospetti UE della ripresa approvati e un’analisi dell’evoluzione di tale numero, nonché una stima dell’effettiva capitalizzazione di mercato supplementare mobilitata dai prospetti UE della ripresa alla data dell’emissione, allo scopo di acquisire esperienze in relazione al prospetto UE della ripresa ai fini di una valutazione ex post; d) i costi di preparazione e per l’approvazione di un prospetto UE della ripresa rispetto ai costi attuali di preparazione e per l’approvazione di un prospetto standard, di un prospetto per le emissioni secondarie e di un prospetto UE della crescita, unitamente all’indicazione dei risparmi finanziari complessivi conseguiti e di quali costi potrebbero essere ridotti, nonché rispetto ai costi totali gravanti sugli emittenti, sugli offerenti e sugli intermediari finanziari ai fini della conformità al presente regolamento, nonché informazioni su tali costi in percentuale dei costi operativi; e) un’analisi per stabilire se il prospetto UE della ripresa raggiunga un buon equilibrio tra la tutela degli investitori e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti autorizzati a utilizzarlo, come pure dell’accessibilità delle informazioni essenziali per gli investimenti; f) un’analisi per stabilire l’opportunità di prorogare la durata del regime del prospetto UE della ripresa, tra cui l’opportunità della soglia di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, secondo comma, oltre la quale non è possibile utilizzare un prospetto UE della ripresa; g) un’analisi per stabilire se le misure di cui all’articolo 23, paragrafo 2 bis, e all’articolo 23, paragrafo 3 bis, hanno conseguito l’obiettivo di fare maggiore chiarezza e garantire più flessibilità sia agli intermediari finanziari che agli investitori, come pure l’opportunità di rendere tali misure permanenti.»; 11) il testo figurante nell’allegato del presente regolamento è inserito come allegato V bis.
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