Art. 9
Addizionalità e finanziamento complementare
In vigore dal 12 feb 2021
Addizionalità e finanziamento complementare
Il sostegno nell'ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.
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