Art. 9 · Addizionalità e finanziamento complementare

Art. 9

Addizionalità e finanziamento complementare

In vigore dal 12 feb 2021
Addizionalità e finanziamento complementare Il sostegno nell'ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.
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