Art. 7
Pagamenti in caso di sostegno tecnico aggiuntivo
In vigore dal 10 feb 2021
Pagamenti in caso di sostegno tecnico aggiuntivo
1. Oltre al sostegno tecnico coperto dal bilancio di cui all’, gli Stati membri possono richiedere un sostegno tecnico aggiuntivo nell’ambito dello strumento e ne sostengono le relative spese.
2. I pagamenti effettuati da uno Stato membro a norma del paragrafo 1 del presente articolo costituiscono entrate con destinazione specifica esterna previste dall’atto di base in conformità dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario e sono utilizzati esclusivamente a beneficio di detto Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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