Art. 6

Bilancio

In vigore dal 10 feb 2021
Bilancio 1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione dello strumento per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 864 000 000 EUR a prezzi correnti. 2.   La dotazione finanziaria dello strumento può coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione dello strumento e il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento, le spese connesse a reti informatiche destinate all’elaborazione e allo scambio di informazioni, compresi gli strumenti informatici istituzionali, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione dello strumento. Le spese possono anche riguardare i costi di altre attività di sostegno, come il controllo di qualità e il monitoraggio dei progetti di sostegno tecnico sul terreno e i costi della consulenza inter pares e degli esperti per la valutazione e l’attuazione delle riforme strutturali. 3.   Oltre alla dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1, le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono essere trasferite – su loro richiesta e conformemente alle condizioni e alla procedura stabilite in un regolamento che stabilisca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo Plus, sul Fondo di coesione, sul Fondo per una transizione giusta e sul Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e norme finanziarie per questi ultimi e per il Fondo per l’asilo e la migrazione, il Fondo per la sicurezza interna e lo strumento per la gestione delle frontiere e i visti – allo strumento per finanziare richieste di sostegno tecnico chiaramente individuate e possono essere ritrasferite qualora non vengano impegnate. Tali risorse sono utilizzate esclusivamente a beneficio dello Stato membro che ha richiesto il trasferimento, anche a livello regionale e locale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:240:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo