Art. 34
Mobulidi
In vigore dal 28 gen 2021
Mobulidi
1. Ai pescherecci dell’Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di mobulidi (famiglia Mobulidae, che comprende i generi Manta e Mobula), salvo per i pescherecci che effettuano pesca di sussistenza (vale a dire nel caso in cui il pesce catturato venga consumato direttamente dalle famiglie dei pescatori).
In deroga a quanto disposto nel prima comma, i mobulidi catturati involontariamente durante attività di pesca artigianale (vale a dire diverse dalla pesca con palangari o di superficie, in particolare la pesca condotta con pescherecci a cianciolo, pescherecci con lenze e canne, pescherecci con reti da imbrocco e pescherecci con lenze a mano e lenze al traino che sono registrati nel registro delle navi autorizzate della IOTC) possono essere sbarcati per essere destinati esclusivamente al consumo locale.
2. Tutti i pescherecci diversi da quelli che effettuano pesca di sussistenza rilasciano immediatamente vivi e indenni, nella misura del possibile, i mobulidi non appena questi sono individuati nella rete, all’amo o sul ponte, e in modo da recare il minor danno possibile agli esemplari catturati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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