Art. 32

DCP derivanti e navi d’appoggio

In vigore dal 28 gen 2021
DCP derivanti e navi d’appoggio 1.   I DCP derivanti sono dotati di boe strumentali. È vietato l’uso di altre boe, quali le boe di radiosegnalazione. 2.   I pescherecci a cianciolo non seguono contemporaneamente più di 300 boe operative. 3.   Il numero massimo di boe strumentali che possono essere acquistate annualmente per ogni peschereccio a cianciolo è fissato a 500. Un peschereccio a cianciolo non dispone mai di più di 500 boe strumentali (boe in deposito e operative). 4.   Il numero massimo di navi d’appoggio corrisponde a due navi d’appoggio per almeno cinque pescherecci a cianciolo, tutti battenti bandiera di uno Stato membro. Tale disposizione non si applica agli Stati membri che utilizzano una sola nave d’appoggio. 5.   Un peschereccio a cianciolo non è mai coadiuvato da più di una nave d’appoggio battente bandiera di uno Stato membro. 6.   L’Unione non iscrive navi d’appoggio nuove o supplementari nel registro delle navi autorizzate della IOTC.
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DCP derivanti e navi d’appoggio (Art. 32 Regolamento (UE) 2021/92) — Testo vigente | Portale Normativo