Art. 6
Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca
In vigore dal 28 gen 2021
Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca
1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:
a)
gli scambi realizzati a norma dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
b)
le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (9);
c)
le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 12, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2403;
d)
gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell’ del regolamento (CE) n. 847/96 e dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
e)
i quantitativi riportati a norma dell’ del regolamento (CE) n. 847/96 e dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
f)
le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico figurano nell’allegato.
3. L’ del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l’, paragrafi 2 e 3, e l’ di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico, salvo se diversamente specificato nell’allegato del presente regolamento.
4. Gli del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:91:oj#art-6