Art. 1
In vigore dal 26 gen 2021
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 è così modificato:
1)
l’articolo 4 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la lettera e) è soppressa;
b)
il paragrafo 2 è così modificato:
i)
il primo comma è sostituito dal seguente:
«Le modifiche dei programmi del tipo descritto all’articolo 11, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013 possono essere proposte non più di quattro volte nel corso del periodo di programmazione.»;
ii)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Per tutti gli altri tipi di modifiche combinati:
a)
può essere presentata un’unica proposta di modifica per anno civile e per programma, con l’eccezione dell’anno 2025, per il quale è ammessa la presentazione di più proposte per le modifiche che riguardano esclusivamente l’adattamento del piano di finanziamento, comprese le conseguenti modifiche da apportare al piano di indicatori;
b)
possono essere presentate quattro proposte aggiuntive di modifica per programma durante il periodo di programmazione.»;
iii)
al terzo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
qualora una modifica sia resa necessaria da un cambiamento intervenuto nel quadro giuridico dell’Unione, compreso un cambiamento relativo alla proroga della durata dei programmi di sviluppo rurale o un cambiamento relativo alla disponibilità di risorse aggiuntive per la ripresa del settore agricolo e delle zone rurali dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);
(*1) Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 1).»;"
c)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione la loro ultima modifica del programma del tipo descritto all’articolo 11, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013 entro il 30 settembre 2022.
Le modifiche di altro tipo al programma possono essere trasmesse alla Commissione entro il 30 settembre 2025.»;
2)
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;
3)
l’allegato VII è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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