Art. 1

Art. 1

In vigore dal 26 gen 2021
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 è così modificato: 1) l’articolo 4 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera e) è soppressa; b) il paragrafo 2 è così modificato: i) il primo comma è sostituito dal seguente: «Le modifiche dei programmi del tipo descritto all’articolo 11, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013 possono essere proposte non più di quattro volte nel corso del periodo di programmazione.»; ii) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Per tutti gli altri tipi di modifiche combinati: a) può essere presentata un’unica proposta di modifica per anno civile e per programma, con l’eccezione dell’anno 2025, per il quale è ammessa la presentazione di più proposte per le modifiche che riguardano esclusivamente l’adattamento del piano di finanziamento, comprese le conseguenti modifiche da apportare al piano di indicatori; b) possono essere presentate quattro proposte aggiuntive di modifica per programma durante il periodo di programmazione.»; iii) al terzo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) qualora una modifica sia resa necessaria da un cambiamento intervenuto nel quadro giuridico dell’Unione, compreso un cambiamento relativo alla proroga della durata dei programmi di sviluppo rurale o un cambiamento relativo alla disponibilità di risorse aggiuntive per la ripresa del settore agricolo e delle zone rurali dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1); (*1)  Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 1).»;" c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione la loro ultima modifica del programma del tipo descritto all’articolo 11, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013 entro il 30 settembre 2022. Le modifiche di altro tipo al programma possono essere trasmesse alla Commissione entro il 30 settembre 2025.»; 2) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; 3) l’allegato VII è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2021:73:oj#art-1