Art. 9

Programmi di lavoro

In vigore dal 25 gen 2021
Programmi di lavoro 1.   Il programma Kozloduy e il programma Bohunice sono attuati mediante programmi di lavoro pluriennali di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario. I programmi di lavoro pluriennali sono adottati secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. 2.   Il programma di disattivazione e di gestione dei rifiuti del JRC è attuato mediante programmi di lavoro pluriennali ed è adottato conformemente alla procedura di cui all’ della decisione 96/282/Euratom della Commissione (17). 3.   I programmi di lavoro pluriennali di cui ai paragrafi 1 e 2 riflettono i rispettivi piani di disattivazione che fungono da riferimento per la sorveglianza e la valutazione del programma Kozloduy e del programma Bohunice. 4.   I programmi di lavoro pluriennali di cui ai paragrafi 1 e 2 specificano lo stato attuale, gli obiettivi, i risultati attesi, i relativi indicatori di performance e il calendario per l’utilizzo dei fondi e definiscono i dettagli per la diffusione delle conoscenze.
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Programmi di lavoro (Art. 9 Regolamento (UE) 2021/100) — Testo vigente | Portale Normativo