Art. 8
Tassi di cofinanziamento
In vigore dal 25 gen 2021
Tassi di cofinanziamento
Fatto salvo l’articolo 190, paragrafo 1, del regolamento finanziario, il tasso massimo di cofinanziamento dell’Unione applicabile nel periodo di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento non è superiore al 50 % per il programma Kozloduy e al 50 % per il programma Bohunice. La rimanente quota di cofinanziamento è a carico, rispettivamente, della Bulgaria e della Slovacchia. Le attività necessarie per la diffusione delle conoscenze di cui all’ del presente regolamento sono finanziate dall’Unione a un tasso del 100 %.
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