Art. 1

Controlli della documentazione contabile

In vigore dal 21 gen 2021
Controlli della documentazione contabile 1.   L’ispezione fisica in loco a norma dell’articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848 comprende un controllo della tracciabilità e un controllo del bilancio della massa dell’operatore o del gruppo di operatori effettuato mediante verifiche della documentazione contabile. 2.   L’autorità competente o, se del caso, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo effettuano il controllo della tracciabilità e del bilancio della massa sulla base del modello standard che figura nella documentazione scritta di cui all’articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/848. 3.   Ai fini dei controlli della tracciabilità e del bilancio della massa, la selezione dei prodotti, dei gruppi di prodotti e del periodo oggetto di verifica è effettuata in base al rischio. 4.   Il controllo della tracciabilità riguarda almeno gli elementi seguenti, giustificati da idonei documenti, tra cui la contabilità di magazzino e finanziaria: a) il nome e l’indirizzo del fornitore e, se diverso da quest’ultimo, del proprietario o del venditore o dell’esportatore del prodotto; b) il nome e l’indirizzo del destinatario e, se diverso da quest’ultimo, dell’acquirente o dell’importatore dei prodotti; c) il certificato del fornitore a norma dell’articolo 35, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/848; d) le informazioni di cui all’allegato III, punto 2.1, primo comma, del regolamento (UE) 2018/848; e) l’idonea identificazione del lotto. 5.   Se pertinente, il controllo del bilancio della massa riguarda almeno gli elementi seguenti, giustificati da idonei documenti, tra cui la contabilità di magazzino e finanziaria: a) la natura e i quantitativi dei prodotti consegnati all’unità e, se del caso, dei materiali acquistati e l’uso di tali materiali nonché, se del caso, la composizione dei prodotti; b) la natura e i quantitativi dei prodotti immagazzinati in loco; c) la natura e i quantitativi dei prodotti che hanno lasciato l’unità dell’operatore o del gruppo di operatori per essere destinati ai locali o agli impianti di magazzinaggio del destinatario; d) nel caso di operatori che acquistano e vendono i prodotti senza manipolarli fisicamente, la natura e i quantitativi dei prodotti che sono stati acquistati e venduti, e i fornitori e, se diversi da questi ultimi, i venditori o gli esportatori e gli acquirenti e, se diversi da questi ultimi, i destinatari; e) la resa dei prodotti ottenuti, accumulati o raccolti durante l’anno precedente; f) la resa effettiva dei prodotti ottenuti, accumulati o raccolti durante l’anno in corso; g) il numero e/o il peso nel caso degli animali gestiti durante l’anno in corso e l’anno precedente; h) ogni perdita, aumento o riduzione dei quantitativi dei prodotti in qualsiasi fase della produzione, della preparazione e della distribuzione; i) i prodotti biologici o in conversione venduti sul mercato come non biologici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2021:771:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Controlli della documentazione contabile (Art. 1 Regolamento (UE) 2021/771) — Testo vigente | Portale Normativo