Art. 1
Controlli della documentazione contabile
In vigore dal 21 gen 2021
Controlli della documentazione contabile
1. L’ispezione fisica in loco a norma dell’articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848 comprende un controllo della tracciabilità e un controllo del bilancio della massa dell’operatore o del gruppo di operatori effettuato mediante verifiche della documentazione contabile.
2. L’autorità competente o, se del caso, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo effettuano il controllo della tracciabilità e del bilancio della massa sulla base del modello standard che figura nella documentazione scritta di cui all’articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/848.
3. Ai fini dei controlli della tracciabilità e del bilancio della massa, la selezione dei prodotti, dei gruppi di prodotti e del periodo oggetto di verifica è effettuata in base al rischio.
4. Il controllo della tracciabilità riguarda almeno gli elementi seguenti, giustificati da idonei documenti, tra cui la contabilità di magazzino e finanziaria:
a)
il nome e l’indirizzo del fornitore e, se diverso da quest’ultimo, del proprietario o del venditore o dell’esportatore del prodotto;
b)
il nome e l’indirizzo del destinatario e, se diverso da quest’ultimo, dell’acquirente o dell’importatore dei prodotti;
c)
il certificato del fornitore a norma dell’articolo 35, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/848;
d)
le informazioni di cui all’allegato III, punto 2.1, primo comma, del regolamento (UE) 2018/848;
e)
l’idonea identificazione del lotto.
5. Se pertinente, il controllo del bilancio della massa riguarda almeno gli elementi seguenti, giustificati da idonei documenti, tra cui la contabilità di magazzino e finanziaria:
a)
la natura e i quantitativi dei prodotti consegnati all’unità e, se del caso, dei materiali acquistati e l’uso di tali materiali nonché, se del caso, la composizione dei prodotti;
b)
la natura e i quantitativi dei prodotti immagazzinati in loco;
c)
la natura e i quantitativi dei prodotti che hanno lasciato l’unità dell’operatore o del gruppo di operatori per essere destinati ai locali o agli impianti di magazzinaggio del destinatario;
d)
nel caso di operatori che acquistano e vendono i prodotti senza manipolarli fisicamente, la natura e i quantitativi dei prodotti che sono stati acquistati e venduti, e i fornitori e, se diversi da questi ultimi, i venditori o gli esportatori e gli acquirenti e, se diversi da questi ultimi, i destinatari;
e)
la resa dei prodotti ottenuti, accumulati o raccolti durante l’anno precedente;
f)
la resa effettiva dei prodotti ottenuti, accumulati o raccolti durante l’anno in corso;
g)
il numero e/o il peso nel caso degli animali gestiti durante l’anno in corso e l’anno precedente;
h)
ogni perdita, aumento o riduzione dei quantitativi dei prodotti in qualsiasi fase della produzione, della preparazione e della distribuzione;
i)
i prodotti biologici o in conversione venduti sul mercato come non biologici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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