Art. 1

In vigore dal 7 gen 2021
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 della Commissione è modificato come segue: 1) all’, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Si applica inoltre la seguente definizione: “gruppo di prodotti” designa ciascuna delle due categorie di prodotti interessati in base alla classificazione di tali prodotti della nomenclatura tariffaria e statistica applicata nella Federazione russa, cioè abete rosso e pino. I pertinenti codici tariffari della Federazione russa e i corrispondenti codici della nomenclatura combinata (*1) (“NC”) e codici TARIC figurano nell’allegato I. (*1)  Conformemente al regolamento (UE) 2019/1776 della Commissione (GU L 280 del 31.10.2019, pag. 1).»;" 2) all’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Ogni anno la Commissione calcola i massimali applicabili a ciascun importatore tradizionale per il periodo contingentale successivo conformemente al metodo di cui all’articolo 6, paragrafo 2. Se il massimale calcolato applicabile a un importatore tradizionale per un dato gruppo di prodotti è inferiore alla quota massima dell’1,5 % del contingente tariffario assegnata ai nuovi importatori a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, il massimale dell’importatore tradizionale in questione è fissato a un livello dell’1,5 % del contingente tariffario per il rispettivo gruppo di prodotti.»; 3) l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento; 4) l’allegato III è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento.
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