Art. 1
In vigore dal 7 gen 2021
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 della Commissione è modificato come segue:
1)
all’, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Si applica inoltre la seguente definizione: “gruppo di prodotti” designa ciascuna delle due categorie di prodotti interessati in base alla classificazione di tali prodotti della nomenclatura tariffaria e statistica applicata nella Federazione russa, cioè abete rosso e pino. I pertinenti codici tariffari della Federazione russa e i corrispondenti codici della nomenclatura combinata (*1) (“NC”) e codici TARIC figurano nell’allegato I.
(*1) Conformemente al regolamento (UE) 2019/1776 della Commissione (GU L 280 del 31.10.2019, pag. 1).»;"
2)
all’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ogni anno la Commissione calcola i massimali applicabili a ciascun importatore tradizionale per il periodo contingentale successivo conformemente al metodo di cui all’articolo 6, paragrafo 2. Se il massimale calcolato applicabile a un importatore tradizionale per un dato gruppo di prodotti è inferiore alla quota massima dell’1,5 % del contingente tariffario assegnata ai nuovi importatori a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, il massimale dell’importatore tradizionale in questione è fissato a un livello dell’1,5 % del contingente tariffario per il rispettivo gruppo di prodotti.»;
3)
l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;
4)
l’allegato III è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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