Art. 3
In vigore dal 6 gen 2021
1. Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni stabilita in conformità dell’ del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1686 della Commissione che dispone la registrazione delle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia.
2. I dati raccolti riguardo ai prodotti importati per il consumo non oltre 90 giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all’entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento.
Storico versioni
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