Art. 2

In vigore dal 6 gen 2021
1.   Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2.   Le parti interessate che intendono richiedere un’audizione presso la Commissione devono provvedere entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3.   Le parti interessate che intendono richiedere un’audizione presso il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale devono provvedere entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore esamina le domande presentate oltre tale termine e può decidere sull’opportunità di accoglierle.
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