Art. 2
Esercizio della competenza
In vigore dal 23 dic 2020
Esercizio della competenza
1. L’esercizio della competenza dell’Unione a norma del presente regolamento si limita al periodo di applicazione del presente regolamento quale definito all’, paragrafo 4. Al termine di tale periodo l’Unione cessa immediatamente di esercitare tale competenza ai sensi del presente regolamento e gli Stati membri si trovano nella stessa situazione, per quanto riguarda l’esercizio della loro competenza in conformità dell’, paragrafo 2, TFUE, in cui si sarebbero trovati se il regolamento non fosse stato adottato.
2. L’esercizio della competenza dell’Unione a norma del presente regolamento lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri riguardo ai diritti di traffico nel contesto della negoziazione in corso o futura, della firma o della conclusione di accordi internazionali relativi ai servizi aerei con qualsiasi altro paese terzo, e con il Regno Unito, in relazione al periodo in cui il presente regolamento non è più applicabile.
3. L’esercizio, da parte dell’Unione, della competenza di cui al paragrafo 1 riguarda solo gli elementi disciplinati dal presente regolamento.
4. Il presente regolamento lascia impregiudicate le rispettive competenze dell’Unione e degli Stati membri nel settore del trasporto aereo per quanto concerne gli elementi non disciplinati dal presente regolamento. Esso lascia inoltre impregiudicata la decisione (UE, Euratom) 2020/266 che autorizza l’avvio di negoziati con il Regno Unito per un nuovo accordo di partenariato.
Storico versioni
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