Art. 6
Consultazione e cooperazione
In vigore dal 23 dic 2020
Consultazione e cooperazione
1. Le autorità competenti dello Stato membro interessato consultano le autorità competenti del Regno Unito e cooperano con esse nella misura necessaria a garantire l’attuazione del presente regolamento.
2. Su richiesta, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione senza indebito ritardo tutte le informazioni ricevute conformemente al paragrafo 1 o qualsiasi altra informazione di rilievo per l’attuazione del presente regolamento.
Storico versioni
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