Art. 5
Controllo del rispetto del diritto dell'Unione
In vigore dal 23 dic 2020
Controllo del rispetto del diritto dell'Unione
1. L’autorità nazionale preposta alla sicurezza di cui all’, paragrafo 2, vigila sugli standard di sicurezza delle ferrovie applicati alle imprese ferroviarie stabilite nel Regno Unito che utilizzano l’infrastruttura transfrontaliera di cui all’, paragrafo 2, lettera a), nonché all’infrastruttura transfrontaliera stessa. Inoltre, l’autorità nazionale preposta alla sicurezza controlla che i gestori dell’infrastruttura e le imprese ferroviarie rispettino le prescrizioni di sicurezza stabilite dal diritto dell’Unione. Se del caso, l’autorità nazionale preposta alla sicurezza trasmette alla Commissione e all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie una raccomandazione alla Commissione di agire conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.
L’autorità preposta al rilascio delle licenze di cui all’, paragrafo 2, in combinato disposto con l’, paragrafo 6, del presente regolamento controlla che le prescrizioni degli articoli da 19 a 22 della direttiva 2012/34/UE continuino ad essere rispettate in relazione alle imprese ferroviarie titolari di una licenza rilasciata dal Regno Unito di cui all’, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento.
2. Qualora nutra dubbi giustificati sul rispetto degli standard di sicurezza applicati all’esercizio dei servizi ferroviari transfrontalieri o dell’infrastruttura rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, o della parte di tale infrastruttura situata nel Regno Unito, in conformità alle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione, la Commissione adotta senza indebito ritardo atti di esecuzione per revocare il beneficio conferito al titolare a norma dell’. Il potere di adottare atti di esecuzione si applica, mutatis mutandis, nel caso in cui la Commissione abbia giustificati dubbi in merito al rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 1, secondo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
3. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, l’autorità nazionale preposta alla sicurezza o l’autorità preposta al rilascio delle licenze di cui all’, paragrafo 2, in combinato disposto con l’, paragrafo 6, può richiedere informazioni alle rispettive autorità competenti fissando un termine ragionevole. Se le autorità competenti in questione non forniscono le informazioni richieste entro il termine stabilito, o forniscono informazioni incomplete, previa notifica dell’autorità nazionale preposta alla sicurezza o all’autorità di rilascio delle licenze di cui all’, paragrafo 2, in combinato disposto con l’, paragrafo 6, a seconda dei casi, la Commissione può adottare atti di esecuzione per revocare il beneficio conferito al titolare a norma dell’. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
4. Prima di revocare i benefici conferiti in forza dell’, la Commissione informa a tempo debito l’autorità nazionale preposta alla sicurezza di cui all’, paragrafo 2, l’autorità che ha rilasciato le autorizzazioni di sicurezza, i certificati di sicurezza e le licenze di cui all’, paragrafo 2, e i titolari di tali autorizzazioni, certificati e licenze, nonché l’autorità nazionale preposta alla sicurezza e l’autorità preposta al rilascio delle licenze del Regno Unito, in merito alla sua intenzione di procedere a tale revoca e dà loro la possibilità di presentare osservazioni.
Storico versioni
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