Art. 3

In vigore dal 18 dic 2020
1.   Un fornitore di servizi di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili o fisse non addebita alcuna tariffa superiore alla tariffa massima pertinente di terminazione per chiamate vocali per il servizio di terminazione di una chiamata verso un utente finale sulla propria rete, come previsto agli . 2.   Se le tariffe di terminazione per le chiamate vocali sono attualmente fissate in una valuta diversa dall’euro, le tariffe massime di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili e fisse di cui all’, paragrafi 1, 2, 4 e 5, e all’, paragrafo 1, sono convertite nella moneta nazionale applicando la media dei tassi di cambio di riferimento pubblicati il 1o gennaio, il 1o febbraio e il 1o marzo 2021 dalla Banca centrale europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 3.   Le tariffe massime di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili e fisse denominate in valute diverse dall’euro sono riviste annualmente e aggiornate entro il 1o gennaio di ogni anno, utilizzando la media più recente dei tassi di cambio di riferimento pubblicati il 1o settembre, il 1o ottobre e il 1o novembre dalla Banca centrale nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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