Art. 1
In vigore dal 18 dic 2020
1. Il presente regolamento definisce una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell’Unione e una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell’Unione che i fornitori di servizi di terminazione all’ingrosso per le chiamate vocali devono applicare alla fornitura di servizi di terminazione per chiamate vocali su reti mobili e fisse.
2. Il presente regolamento non pregiudica i poteri delle autorità nazionali di regolamentazione di cui all’articolo 64, paragrafo 3, e agli articoli 67 e 68 della direttiva (UE) 2018/1972.
3. Gli si applicano alle chiamate effettuate da e destinate a numeri dell’Unione.
4. Gli si applicano altresì alle chiamate effettuate da numeri di paesi terzi e destinate a numeri dell’Unione qualora sia soddisfatta una delle due condizioni seguenti:
a)
se un fornitore di servizi di terminazione per chiamate vocali in un paese terzo pratica per le chiamate effettuate da numeri dell’Unione delle tariffe di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili o fisse uguali o inferiori alle tariffe massime di terminazione di cui agli o 5 rispettivamente per la terminazione su reti mobili o su reti fisse, per ciascun anno e ciascuno Stato membro, sulla base delle tariffe applicate o proposte dai fornitori di servizi di terminazione per le chiamate vocali in paesi terzi ai fornitori di servizi di terminazione per chiamate vocali nell’Unione, oppure
b)
qualora:
i)
la Commissione stabilisca che, sulla base delle informazioni fornite da un paese terzo, le tariffe di terminazione per le chiamate vocali effettuate da numeri dell’Unione e destinate a numeri di tale paese terzo sono regolamentate secondo principi equivalenti a quelli di cui all’articolo 75 della direttiva (UE) 2018/1972 e al relativo allegato III e
ii)
tale paese terzo sia elencato nell’allegato del presente regolamento.
5. Gli si intendono come tariffe al minuto (IVA esclusa) e sono addebitate al secondo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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