Art. 3
Obblighi relativi alle prove dell’origine nell’ambito dei regimi commerciali preferenziali adottati unilateralmente dall’Unione
In vigore dal 18 dic 2020
Obblighi relativi alle prove dell’origine nell’ambito dei regimi commerciali preferenziali adottati unilateralmente dall’Unione
Fatto salvo l’ del presente regolamento, le prove dell’origine dei prodotti da importare nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord sono rilasciate o compilate nei paesi terzi o gruppi di paesi terzi che beneficiano delle misure tariffarie preferenziali di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 952/2013, alle condizioni previste nelle norme di origine stabilite per l’applicazione delle suddette misure all’importazione di tali prodotti nell’Unione.
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