Art. 2

Applicazione delle norme di origine preferenziale nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord

In vigore dal 18 dic 2020
Applicazione delle norme di origine preferenziale nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord 1.   Ai fini dell’applicazione nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord delle misure tariffarie preferenziali di cui all’ del presente regolamento, le norme sull’origine preferenziale di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 si applicano, mutatis mutandis, nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. 2.   I riferimenti all’Unione o agli Stati membri nelle norme di cui al paragrafo 1 si intendono comprendere il Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. Tuttavia, il territorio dell’Irlanda del Nord non è considerato parte dell’Unione nei paesi terzi o gruppi di paesi terzi con i quali l’Unione ha regimi commerciali preferenziali ai fini dell’applicazione, per le esportazioni verso il Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, delle disposizioni contenute in tali norme relative al cumulo con le merci originarie dell’Unione o le trasformazioni effettuate nell’Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2020:2163:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo