Art. 3

Inclusione delle informazioni mediante riferimento

In vigore dal 16 dic 2020
Inclusione delle informazioni mediante riferimento 1.   Le informazioni possono essere incluse nel documento di esenzione mediante riferimento qualora siano state previamente o simultaneamente pubblicate elettronicamente, siano redatte in una lingua conforme ai requisiti di cui all’ del presente regolamento e siano contenute in uno dei seguenti documenti: a) documenti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129; b) documenti prescritti dalla legislazione nazionale di recepimento della direttiva 2004/25/CE; c) documenti prescritti dalla legislazione nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio (4); d) altri documenti pubblicati conformemente al diritto nazionale, laddove essi siano pertinenti all’operazione. Le informazioni di cui al primo comma sono le più recenti a disposizione dell’emittente, della società emittente, della società incorporata o della società scissa. 2.   Se alcune informazioni soltanto sono incluse mediante riferimento, il documento di esenzione contiene una dichiarazione attestante che le parti non incluse non sono pertinenti per l’investitore o che sono incluse altrove nel documento di esenzione. 3.   Le persone responsabili del documento di esenzione assicurano che le informazioni incluse mediante riferimento in tale documento di esenzione siano facilmente accessibili. 4.   Il documento di esenzione contenente informazioni incluse mediante riferimento contiene un elenco di rinvii che consenta agli investitori di identificare facilmente determinate informazioni e contiene collegamenti ipertestuali a tutti i documenti contenenti informazioni incluse mediante riferimento.
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