Art. 2

Informazioni minime contenute nel documento di esenzione

In vigore dal 16 dic 2020
Informazioni minime contenute nel documento di esenzione 1.   Il documento di esenzione contiene le informazioni pertinenti necessarie agli investitori per comprendere: a) le prospettive dell’emittente e, a seconda del tipo di operazione, della società emittente, della società incorporata o della società scissa, nonché gli eventuali cambiamenti significativi nell’attività e nella situazione finanziaria di ciascuna di tali società verificatisi dalla fine dell’ultimo esercizio; b) i diritti connessi ai titoli di capitale; c) l’operazione e il suo impatto sull’emittente. Le informazioni contenute nel documento di esenzione sono scritte e presentate in forma facilmente analizzabile, concisa e comprensibile, e consentono agli investitori di prendere decisioni di investimento informate. Il documento di esenzione contiene le informazioni minime di cui all’allegato I del presente regolamento. Il documento di esenzione contiene tuttavia le informazioni minime di cui all’allegato II del presente regolamento se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) il documento di esenzione riguarda un’acquisizione mediante offerta pubblica di scambio rispetto alla quale sono state soddisfatte le condizioni di cui all’, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1129; b) i titoli di capitale offerti non sono fungibili con titoli esistenti già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato prima dell’acquisizione e dell’operazione correlata o l’acquisizione è considerata un’acquisizione inversa ai sensi del paragrafo B19 del Principio internazionale d’informativa finanziaria (International Financial Reporting Standard — IFRS) 3, Aggregazioni aziendali, adottato dal regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (3). 2.   In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l’, paragrafo 5, primo comma, lettera a) o b), del regolamento (UE) 2017/1129, se, in occasione di un’operazione, i titoli di capitale sono offerti al pubblico o sono destinati a essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e sono fungibili con titoli di capitale già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e rappresentano non più del 10 % di essi, il documento di esenzione contiene solo le informazioni minime di cui alle sezioni 1, 3 e 5 e ai punti 2.2 e 4.2 dell’allegato I del presente regolamento.
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