Art. 95
Modifica del regolamento (UE) n. 600/2014
In vigore dal 16 dic 2020
Modifica del regolamento (UE) n. 600/2014
All’, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Se la Commissione valuta che non sussista la necessità di escludere i derivati negoziati in borsa dall’ambito di applicazione degli in conformità dell’, paragrafo 12, una CCP o una sede di negoziazione può, prima dell’11 febbraio 2021, chiedere alla sua autorità competente l’autorizzazione ad avvalersi delle disposizioni transitorie. L’autorità competente, tenendo conto dei rischi derivanti dall’applicazione dei diritti di accesso a norma degli o 36 in materia di derivati negoziati in borsa sotto il profilo del corretto funzionamento della corrispondente CCP o sede di negoziazione, può decidere che l’ o 36 non si applica alla corrispondente CCP o sede di negoziazione, per quanto riguarda derivati negoziati in borsa, per un periodo transitorio fino al 3 luglio 2021. Dopo l’approvazione di detto periodo transitorio, la CCP o la sede di negoziazione non beneficia di diritti di accesso a norma degli o 36 per quanto riguarda derivati negoziati in borsa nel corso di detto periodo. L’autorità competente notifica l’approvazione di un periodo transitorio all’AESFEM e, nel caso di una CCP, al collegio delle autorità competenti per tale CCP.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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