Art. 34
Effetto della svalutazione e conversione
In vigore dal 16 dic 2020
Effetto della svalutazione e conversione
L’autorità di risoluzione esegue o dispone l’esecuzione di tutti gli adempimenti amministrativi e procedurali necessari per dare effetto all’applicazione dello strumento della svalutazione e conversione, tra cui:
a)
la modifica di tutti i registri rilevanti;
b)
l’esclusione delle partecipazioni o dei titoli di debito dalla quotazione o dalla negoziazione;
c)
l’ammissione alla quotazione o alla negoziazione delle nuove partecipazioni; e
d)
la riammissione alla quotazione o alla negoziazione dei titoli di debito che sono stati oggetto di svalutazione senza il requisito di pubblicare il prospetto in conformità del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (24).
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