Art. 34 · Effetto della svalutazione e conversione

Art. 34

Effetto della svalutazione e conversione

In vigore dal 16 dic 2020
Effetto della svalutazione e conversione L’autorità di risoluzione esegue o dispone l’esecuzione di tutti gli adempimenti amministrativi e procedurali necessari per dare effetto all’applicazione dello strumento della svalutazione e conversione, tra cui: a) la modifica di tutti i registri rilevanti; b) l’esclusione delle partecipazioni o dei titoli di debito dalla quotazione o dalla negoziazione; c) l’ammissione alla quotazione o alla negoziazione delle nuove partecipazioni; e d) la riammissione alla quotazione o alla negoziazione dei titoli di debito che sono stati oggetto di svalutazione senza il requisito di pubblicare il prospetto in conformità del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (24).
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