Art. 3

Compilazione dei certificati sanitari per le partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici

In vigore dal 16 dic 2020
Compilazione dei certificati sanitari per le partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici 1.   I certificati sanitari per i movimenti all’interno dell’Unione di partite di animali acquatici e di partite di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, di cui all’allegato I del presente regolamento, sono debitamente compilati e firmati da un veterinario ufficiale conformemente alle note esplicative di cui all’allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235. 2.   I certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione di partite di animali acquatici e di partite di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, di cui all’allegato II del presente regolamento, sono debitamente compilati e firmati da un veterinario ufficiale conformemente alle note esplicative di cui all’allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235. 3.   Gli operatori responsabili delle partite di cui ai paragrafi 1 e 2 forniscono all’autorità competente le informazioni relative alla descrizione di tali partite, come indicato nella parte I dei modelli di certificati sanitari di cui agli allegati I e II.
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Compilazione dei certificati sanitari per le partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici (Art. 3 Regolamento (UE) 2020/2236) — Testo vigente | Portale Normativo