Art. 2
Definizioni
In vigore dal 16 dic 2020
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
«contenitore»: un contenitore come definito all’, punto 1), del regolamento delegato (UE) 2020/990;
2)
«barca vivaio»: una barca vivaio come definita all’, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2020/990;
3)
«esca»: un’esca come definita all’, punto 4), del regolamento delegato (UE) 2020/990;
4)
«misure nazionali»: le misure nazionali come definite all’, punto 5), del regolamento delegato (UE) 2020/990;
5)
«habitat»: un habitat come definito all’, punto 6), del regolamento delegato (UE) 2020/990;
6)
«paese terzo, territorio o loro zona elencati»: un paese terzo, un territorio, una zona o un compartimento come definiti all’, punto 1), del regolamento delegato (UE) 2020/692;
7)
«Stato membro, zona o compartimento indenni da malattia»: uno Stato membro, una zona o un compartimento come definiti all’, punto 7), del regolamento delegato (UE) 2020/990;
8)
«programma di eradicazione»: un programma di eradicazione come definito all’, punto 8), del regolamento delegato (UE) 2020/990.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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