Art. 2

Definizioni

In vigore dal 16 dic 2020
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) «contenitore»: un contenitore come definito all’, punto 1), del regolamento delegato (UE) 2020/990; 2) «barca vivaio»: una barca vivaio come definita all’, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2020/990; 3) «esca»: un’esca come definita all’, punto 4), del regolamento delegato (UE) 2020/990; 4) «misure nazionali»: le misure nazionali come definite all’, punto 5), del regolamento delegato (UE) 2020/990; 5) «habitat»: un habitat come definito all’, punto 6), del regolamento delegato (UE) 2020/990; 6) «paese terzo, territorio o loro zona elencati»: un paese terzo, un territorio, una zona o un compartimento come definiti all’, punto 1), del regolamento delegato (UE) 2020/692; 7) «Stato membro, zona o compartimento indenni da malattia»: uno Stato membro, una zona o un compartimento come definiti all’, punto 7), del regolamento delegato (UE) 2020/990; 8) «programma di eradicazione»: un programma di eradicazione come definito all’, punto 8), del regolamento delegato (UE) 2020/990.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2020:2236:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo