Art. 2

Condizioni per la soppressione dei dazi doganali

In vigore dal 16 dic 2020
Condizioni per la soppressione dei dazi doganali La soppressione dei dazi doganali per le merci classificate nelle linee tariffarie elencate nella sezione I dell’allegato è subordinata alle condizioni seguenti: a) la riduzione dei dazi doganali da parte degli Stati Uniti su base erga omnes per le merci classificate nelle linee tariffarie elencate nella sezione II dell’allegato; e b) l’astensione da parte degli Stati Uniti dall’introdurre nuove misure contro l’Unione che compromettano gli obiettivi perseguiti dalla dichiarazione congiunta.
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