Art. 1

Soppressione dei dazi doganali

In vigore dal 16 dic 2020
Soppressione dei dazi doganali I dazi doganali all’importazione applicabili della tariffa doganale comune sono pari allo 0 % (in esenzione dai dazi) per le merci classificate nelle linee tariffarie elencate nella sezione I dell’allegato su base erga omnes.
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