Art. 3

Norme relative all’attuazione di bilancio

In vigore dal 14 dic 2020
Norme relative all’attuazione di bilancio 1.   Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario, 384 400 milioni di EUR a prezzi del 2018 dell’importo di cui all’, paragrafo 1 del presente regolamento costituiscono entrate con destinazione specifica esterne per i programmi dell’Unione di cui all’, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento e 5 600 milioni di EUR a prezzi del 2018 di tale importo costituiscono entrate con destinazione specifica esterne per i programmi dell’Unione di cui all’, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento. 2.   360 000 milioni di EUR a prezzi del 2018 dell’importo di cui all’, paragrafo 1, sono utilizzati per prestiti erogati agli Stati membri nell’ambito dei programmi dell’Unione di cui all’, paragrafo 2, lettera b). 3.   Gli stanziamenti di impegno a copertura del sostegno ai programmi dell’Unione di cui all’, paragrafo 2, lettere a) e c), sono messi a disposizione automaticamente fino agli importi rispettivi di cui a tali lettere a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione sulle risorse proprie che conferisce il potere di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento. 4.   Gli impegni giuridici che danno luogo alla spesa per il sostegno di cui all’, paragrafo 2, lettera a), e, se del caso, all’, paragrafo 2, lettera c), sono contratti dalla Commissione o dalle sue agenzie esecutive entro il 31 dicembre 2023. Impegni giuridici pari ad almeno il 60 % dell’importo di cui all’, paragrafo 2, lettera a), sono contratti entro il 31 dicembre 2022. 5.   Le decisioni sulla concessione dei prestiti di cui all’, paragrafo 2, lettera b), sono adottate entro il 31 dicembre 2023. 6.   Le garanzie di bilancio dell’Unione fino a un importo che, in conformità del pertinente tasso di copertura di cui ai rispettivi atti di base, corrisponde all’accantonamento a copertura delle garanzie di bilancio dell’Unione di cui all’, paragrafo 2, lettera c), in funzione dei profili di rischio delle operazioni di finanziamento e di investimento oggetto di sostegno, sono concesse esclusivamente a sostegno delle operazioni di sostegno approvate dalle controparti entro il 31 dicembre 2023. I rispettivi accordi di garanzia di bilancio contengono disposizioni volte ad assicurare che le operazioni finanziarie corrispondenti ad almeno il 60 % dell’importo di tali garanzie di bilancio siano approvate dalle controparti entro il 31 dicembre 2022. Quando l’accantonamento a copertura delle garanzie di bilancio è utilizzato per un sostegno a fondo perduto relativo alle operazioni di finanziamento e investimento di cui all’, paragrafo 2, lettera c), i relativi impegni giuridici sono contratti dalla Commissione entro il 31 dicembre 2023. 7.   I paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo non si applicano all’assistenza tecnica e amministrativa di cui all’, paragrafo 3. 8.   I costi dell’assistenza tecnica e amministrativa per l’attuazione dello strumento, quali le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali ai fini del presente regolamento, sono finanziati dal bilancio dell’Unione. 9.   I pagamenti relativi agli impegni giuridici contratti, alle decisioni adottate e alle disposizioni relative alle operazioni finanziarie approvate a norma dei paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo sono effettuati entro il 31 dicembre 2026, ad eccezione dell’ assistenza tecnica e amministrativa di cui all’, paragrafo 3, e dei casi in cui, eccezionalmente, sebbene l’impegno giuridico sia stato contratto, la decisione sia stata adottata o l’operazione sia stata approvata, a condizioni conformi al termine applicabile a norma del presente paragrafo, i pagamenti successivi al 2026 siano necessari affinché l’Unione possa onorare i propri obblighi nei confronti dei terzi, anche a seguito di una sentenza definitiva contro l’Unione.
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