Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 14 dic 2020
Oggetto e ambito di applicazione
1. Al fine di sostenere la ripresa all’indomani della crisi COVID-19, il presente regolamento istituisce lo strumento dell’Unione europea per la ripresa («strumento»).
2. Il sostegno prestato nell’ambito dello strumento finanzia in particolare le seguenti misure per far fronte alle conseguenze economiche negative della crisi COVID-19 o al bisogno immediato di finanziamenti per scongiurarne una recrudescenza:
a)
misure per ripristinare l’occupazione e la creazione di posti di lavoro;
b)
misure sotto forma di riforme e investimenti volti a rinvigorire il potenziale di crescita sostenibile e di occupazione al fine di rafforzare la coesione tra gli Stati membri e di aumentarne la resilienza;
c)
misure a favore delle imprese che hanno subito l’impatto economico della crisi COVID-19, in particolare misure a beneficio delle piccole e medie imprese, nonché sostegno agli investimenti in attività essenziali per il rafforzamento della crescita sostenibile nell’Unione, compresi gli investimenti finanziari diretti nelle imprese;
d)
misure a favore della ricerca e dell’innovazione in risposta alla crisi COVID-19;
e)
misure per migliorare il livello di preparazione dell’Unione alle crisi e consentire una risposta rapida ed efficace dell’Unione in caso di gravi emergenze, incluse misure quali la costituzione di scorte di forniture ed apparecchiature mediche essenziali e l’acquisizione delle infrastrutture necessarie per una rapida risposta alle crisi;
f)
misure volte a garantire che una transizione giusta verso un’economia climaticamente neutra non sia compromessa dalla crisi COVID-19;
g)
misure volte ad affrontare l’impatto della crisi COVID-19 sull’agricoltura e lo sviluppo rurale.
3. Le misure di cui al paragrafo 2 sono attuate nell’ambito di programmi specifici dell’Unione e conformemente ai pertinenti atti dell’Unione che li disciplinano, nel pieno rispetto degli obiettivi dello strumento. Tali misure prevedono assistenza tecnica e amministrativa per la loro attuazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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