Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/2446

In vigore dal 7 dic 2020
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/2446 Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato: (1) l’ è così modificato: (a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Lo scambio e l’archiviazione di informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale sono soggetti ai requisiti comuni in materia di dati di cui all’allegato B a decorrere dalle date di utilizzazione o di aggiornamento dei sistemi elettronici di cui all’allegato C, come stabilito nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione (*1). (*1)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 168)»;" (b) il paragrafo 3 è soppresso; (c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Lo scambio e l’archiviazione di informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale sono soggetti ai requisiti in materia di dati di cui all’allegato 9 del regolamento delegato (UE) 2016/341 con le modalità seguenti: (a) fino alla data di utilizzazione del sistema automatizzato di esportazione nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per i casi di cui alle colonne A1, A2, B1 e C1 dell’allegato B del presente regolamento; (b) fino alla data di introduzione della componente 1 del sistema elettronico per i regimi speciali nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per i casi di cui alle colonne B2 e B3 dell’allegato B del presente regolamento; (c) fino alla data di avvio della fase 5 del nuovo sistema di transito informatizzato nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per i casi di cui alla colonna D1 dell’allegato B del presente regolamento; (d) fino alla data di avvio della fase 1 del sistema di prova della posizione unionale delle merci nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per i casi di cui alla colonna E1 dell’allegato B del presente regolamento; (e) fino alla data di utilizzazione della versione 2 del sistema di controllo delle importazioni nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per i casi di cui alle colonne F20 e F30 dell’allegato B del presente regolamento e per la notifica di deviazione degli aeromobili; (f) fino alla data di utilizzazione della versione 3 del sistema di controllo delle importazioni nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per i casi di cui alle colonne F10, F50 e F51 dell’allegato B del presente regolamento e per la notifica di deviazione delle navi adibite alla navigazione marittima; (g) fino all’aggiornamento dei sistemi nazionali di importazione di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per i casi di cui alle colonne da H1 a H4 e I1 dell’allegato B del presente regolamento. Se i requisiti in materia di dati per lo scambio e l’archiviazione delle informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale non figurano nell’allegato 9 del regolamento delegato (UE) 2016/341, gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi requisiti in materia di dati siano tali da garantire l’applicazione delle disposizioni che disciplinano tali dichiarazioni e notifiche e tale prova della posizione doganale.»; (d) è inserito il seguente nuovo paragrafo 4 bis: «4 bis.   In deroga ai paragrafi 2 e 4, le autorità doganali possono decidere di applicare i requisiti comuni in materia di dati di cui alle colonne da H1 a H6, I1 e I2 dell’allegato D del presente regolamento fino alla data in cui dette autorità doganali attuano la prima fase dello sdoganamento centralizzato all’importazione nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151.»; (2) nell’indice, dopo l’articolo 256, il titolo I è modificato come segue: (a) la riga «ALLEGATO B - Requisiti comuni in materia di dati per dichiarazioni, notifiche e prova della posizione doganale delle merci unionali» è sostituita da «ALLEGATO B - Requisiti comuni in materia di dati per dichiarazioni, notifiche e prova della posizione doganale di merci unionali (, paragrafo 2)»; (b) dopo la riga corrispondente all’allegato B sono inserite le righe seguenti: «ALLEGATO C - Dichiarazioni, notifiche e prova della posizione doganale di merci unionali e progetti correlati nel programma di lavoro nell’ambito del CDU di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 ALLEGATO D - Requisiti comuni in materia di dati relativi a dichiarazioni, notifiche e prova della posizione doganale di merci unionali (, paragrafo 4 bis)»; (3) l’allegato B è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento; (4) è inserito un nuovo allegato C che figura nell’allegato II del presente regolamento; (5) è inserito un nuovo allegato D che figura nell’allegato III del presente regolamento.
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