Art. 33

Comunicazione, pubblicazione e manuale

In vigore dal 25 nov 2020
Comunicazione, pubblicazione e manuale 1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui agli . Gli Stati membri comunicano alla Commissione se, in conformità della legge nazionale, un atto deve essere notificato o comunicato entro un dato termine, come indicato all’, paragrafo 5, e all’, paragrafo 2. 2.   Gli Stati membri possono notificare alla Commissione se sono in grado di far funzionare il sistema informatico decentrato prima di quanto previsto dal presente regolamento. La Commissione rende tali informazioni disponibili per via elettronica, in particolare attraverso il portale europeo della giustizia elettronica. 3.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea le informazioni comunicate a norma del paragrafo 1, eccetto gli indirizzi e altri estremi degli organi riceventi e mittenti e delle autorità centrali, e la rispettiva competenza territoriale. 4.   La Commissione elabora e a intervalli regolari aggiorna un manuale contenente le informazioni di cui al paragrafo 1. Essa rende disponibile il manuale per via elettronica, specie attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale e sul portale europeo della giustizia elettronica.
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