Art. 28

Costi del sistema informatico decentrato

In vigore dal 25 nov 2020
Costi del sistema informatico decentrato 1.   Ciascuno Stato membro sostiene i costi dell’installazione, del funzionamento e della manutenzione dei suoi punti di accesso che interconnettono i sistemi informatici nazionali nell’ambito del sistema informatico decentrato. 2.   Ciascuno Stato membro sostiene i costi della creazione e dell’adattamento dei suoi sistemi informatici nazionali per renderli interoperabili con i punti di accesso e sostiene i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali sistemi. 3.   I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di chiedere sovvenzioni per sostenere le attività di cui a tali paragrafi nell’ambito dei programmi finanziari dell’Unione.
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