Art. 27

Software di implementazione di riferimento

In vigore dal 25 nov 2020
Software di implementazione di riferimento 1.   La Commissione è responsabile della creazione, della manutenzione e del futuro sviluppo del software di implementazione di riferimento che gli Stati membri possono scegliere di applicare come sistema back-end in luogo di un sistema informatico nazionale. I costi di creazione, manutenzione e futuro sviluppo del software di implementazione di riferimento sono a carico del bilancio generale dell’Unione. 2.   La Commissione offre, mantiene e sostiene gratuitamente l’implementazione dei componenti software alla base dei punti di accesso.
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