Art. 10
Accesso del pubblico alle informazioni della domanda di rinnovo e consultazione di terzi
In vigore dal 20 nov 2020
Accesso del pubblico alle informazioni della domanda di rinnovo e consultazione di terzi
L’Autorità concede un termine di 60 giorni dalla data in cui la domanda di rinnovo è resa pubblica conformemente all’articolo 38, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 178/2002 per la presentazione di osservazioni scritte in merito a tali informazioni e alla disponibilità di altri studi o dati scientifici pertinenti sull’oggetto della domanda di rinnovo. Il presente paragrafo non si applica alla presentazione di informazioni supplementari da parte del richiedente durante il processo di valutazione.
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