Art. 1
Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di latte crudo, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro
In vigore dal 28 ott 2020
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 è così modificato:
1)
L’articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è
autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di latte crudo, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro
Le partite di latte crudo, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l’importazione nell’Unione conformemente agli del regolamento (UE) n. 605/2010.»;
2)
l’allegato III bis è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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