Art. 1 · Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di latte crudo, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro

Art. 1

Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di latte crudo, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro

In vigore dal 28 ott 2020
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 è così modificato: 1) L’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di latte crudo, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro Le partite di latte crudo, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l’importazione nell’Unione conformemente agli del regolamento (UE) n. 605/2010.»; 2) l’allegato III bis è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
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