Art. 3

Certificato sanitario per i movimenti di partite di prodotti di origine animale

In vigore dal 14 ott 2020
Certificato sanitario per i movimenti di partite di prodotti di origine animale Oltre alle informazioni richieste conformemente all’articolo 168, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, il certificato sanitario contiene le informazioni di cui all’allegato del presente regolamento.
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