Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 14 ott 2020
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento integra le norme stabilite dal regolamento (UE) 2016/429 relative ai movimenti all’interno dell’Unione di partite di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri in relazione ai seguenti aspetti:
a)
obblighi degli operatori per i movimenti all’interno dell’Unione di partite di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri fabbricati o trasformati in stabilimenti, stabilimenti alimentari o zone sottoposti a misure di emergenza o a restrizioni dei movimenti di cui all’articolo 166, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429;
b)
prescrizioni in materia di informazioni per il certificato sanitario di cui all’articolo 167, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 (certificazione sanitaria);
c)
prescrizioni in materia di informazioni per la previa notifica dei movimenti di tali partite verso altri Stati membri, di cui all’articolo 169, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 (previa notifica);
d)
procedure di emergenza per la previa notifica dei movimenti di tali partite, di cui all’articolo 169, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, in caso di interruzioni di corrente o di altre perturbazioni del sistema TRACES.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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