Art. 1

In vigore dal 14 ott 2020
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 è così modificato: 1) all’, paragrafo 3, il secondo comma è soppresso; 2) all’articolo 3 è aggiunto il paragrafo 5 seguente: «5.   In deroga all’, paragrafo 3, e previa approvazione dell’autorità competente: a) le carcasse possono essere sezionate in un laboratorio di sezionamento annesso o distinto dal mattatoio, a condizione che: i) la procedura sia approvata dall’autorità competente; ii) la carcassa o le parti di carcassa siano destinate a un unico laboratorio di sezionamento; iii) il laboratorio di sezionamento si trovi nel territorio dello Stato membro; e iv) in caso di risultati positivi tutte le parti siano dichiarate inadatte al consumo umano; b) le carcasse ottenute da suini domestici possono essere sezionate in più parti in un laboratorio di sezionamento situato negli stessi locali o annesso al mattatoio a condizione che: i) la procedura sia approvata dall’autorità competente; ii) il sezionamento a caldo sia necessario per produrre prodotti specifici; iii) in caso di risultati positivi tutte le parti siano dichiarate inadatte al consumo umano.»; 3) l’articolo 4 è così modificato: a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1. Le carcasse di cui all’ o parti delle stesse, fatta eccezione per quelle di cui all’articolo 3, paragrafo 5, non possono lasciare i locali prima che il risultato dell’esame destinato a individuare la presenza di Trichine si riveli negativo.»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Qualora nel mattatoio sia adottata una procedura per garantire che nessuna parte delle carcasse esaminate lasci i locali prima che siano disponibili i risultati negativi degli esami per l’individuazione delle Trichine e tale procedura sia ufficialmente approvata dall’autorità competente, oppure nel caso in cui si applichi la deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 5, il bollo sanitario di cui all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625 può essere apposto prima che siano disponibili i risultati dell’esame per l’individuazione delle Trichine.»; 4) all’articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Solo i paesi terzi elencati nell’allegato VII possono applicare le deroghe di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, dopo aver informato la Commissione dell’applicazione di tali deroghe.»; 5) l’articolo 14 è soppresso; 6) nell’allegato I, il capitolo I è sostituito dal seguente: «CAPITOLO I METODO DI RILEVAMENTO DI RIFERIMENTO Il metodo di rilevamento di riferimento per l’esame di campioni in relazione alla presenza di Trichine è costituito dalla norma ISO 18743:2015.»; 7) è inserito il seguente allegato VII: «Allegato VII Paesi terzi che applicano la deroga di cui all’articolo 13, paragrafo 2 »
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