Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 è così modificato:
1)
all’, paragrafo 3, il secondo comma è soppresso;
2)
all’articolo 3 è aggiunto il paragrafo 5 seguente:
«5. In deroga all’, paragrafo 3, e previa approvazione dell’autorità competente:
a)
le carcasse possono essere sezionate in un laboratorio di sezionamento annesso o distinto dal mattatoio, a condizione che:
i)
la procedura sia approvata dall’autorità competente;
ii)
la carcassa o le parti di carcassa siano destinate a un unico laboratorio di sezionamento;
iii)
il laboratorio di sezionamento si trovi nel territorio dello Stato membro; e
iv)
in caso di risultati positivi tutte le parti siano dichiarate inadatte al consumo umano;
b)
le carcasse ottenute da suini domestici possono essere sezionate in più parti in un laboratorio di sezionamento situato negli stessi locali o annesso al mattatoio a condizione che:
i)
la procedura sia approvata dall’autorità competente;
ii)
il sezionamento a caldo sia necessario per produrre prodotti specifici;
iii)
in caso di risultati positivi tutte le parti siano dichiarate inadatte al consumo umano.»;
3)
l’articolo 4 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«1. Le carcasse di cui all’ o parti delle stesse, fatta eccezione per quelle di cui all’articolo 3, paragrafo 5, non possono lasciare i locali prima che il risultato dell’esame destinato a individuare la presenza di Trichine si riveli negativo.»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Qualora nel mattatoio sia adottata una procedura per garantire che nessuna parte delle carcasse esaminate lasci i locali prima che siano disponibili i risultati negativi degli esami per l’individuazione delle Trichine e tale procedura sia ufficialmente approvata dall’autorità competente, oppure nel caso in cui si applichi la deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 5, il bollo sanitario di cui all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625 può essere apposto prima che siano disponibili i risultati dell’esame per l’individuazione delle Trichine.»;
4)
all’articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Solo i paesi terzi elencati nell’allegato VII possono applicare le deroghe di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, dopo aver informato la Commissione dell’applicazione di tali deroghe.»;
5)
l’articolo 14 è soppresso;
6)
nell’allegato I, il capitolo I è sostituito dal seguente:
«CAPITOLO I
METODO DI RILEVAMENTO DI RIFERIMENTO
Il metodo di rilevamento di riferimento per l’esame di campioni in relazione alla presenza di Trichine è costituito dalla norma ISO 18743:2015.»;
7)
è inserito il seguente allegato VII:
«Allegato VII
Paesi terzi che applicano la deroga di cui all’articolo 13, paragrafo 2
»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Pro
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In sintesi
Il provvedimento stabilisce le condizioni in base alle quali le carcasse possono essere sezionate prima di conoscere l'esito dell'esame per le Trichine, sia in laboratori annessi sia in laboratori distinti situati nello stesso Stato membro. Regola inoltre le condizioni specifiche per il sezionamento a caldo delle carcasse di suini domestici destinate a prodotti particolari. Viene confermata la regola generale per cui le carcasse non possono lasciare i locali prima dell'esito negativo, salvo le eccezioni espressamente previste. Se una procedura approvata garantisce il controllo o si applica la deroga di sezionamento, il bollo sanitario può essere apposto prima dei risultati. Infine, individua nella norma ISO 18743:2015 il metodo di riferimento per il rilevamento di Trichine e disciplina le deroghe per i paesi terzi.
Perché esiste questa norma
La norma introduce modifiche alla disciplina dei controlli sulle carcasse per la ricerca di Trichine, consentendo specifiche deroghe per il sezionamento e l'apposizione del bollo sanitario sotto rigoroso controllo dell'autorità competente.
A chi si applica
Si applica ai gestori di mattatoi, ai titolari di laboratori di sezionamento e alle autorità competenti incaricate dell'approvazione delle procedure e dei controlli sanitari.
Esempio pratico
Un mattatoio intende inviare carcasse a un laboratorio di sezionamento esterno nello stesso Stato membro prima dell'esito dell'esame per le Trichine. L'operatore richiede e ottiene l'approvazione della procedura dall'autorità competente, inviando tutte le parti a un solo laboratorio e impegnandosi a dichiarare tutto inadatto al consumo umano qualora l'esame risulti positivo.
Adempimenti e conseguenze
Obbligo di ottenere la previa approvazione della procedura dall'autorità competente per usufruire delle deroghe di sezionamento; divieto per le carcasse di lasciare i locali prima dell'esito negativo dell'esame per Trichine (salvo deroga); obbligo di dichiarare tutte le parti inadatte al consumo umano in caso di positività.
Cosa è cambiato
È stato soppresso il secondo comma dell'articolo 2, paragrafo 3, e soppresso l'articolo 14 del regolamento (UE) 2015/1375. È stato inserito il paragrafo 5 all'articolo 3 per consentire, a determinate condizioni e previa approvazione, il sezionamento in laboratori annessi o distinti e il sezionamento a caldo dei suini domestici. Sono stati riformulati i paragrafi 1 e 3 dell'articolo 4 riguardo all'uscita delle carcasse e all'anticipazione del bollo sanitario. È stato aggiornato l'articolo 13 sulle deroghe applicabili dai paesi terzi con l'aggiunta dell'allegato VII ed è stata recepita la norma ISO 18743:2015 come metodo di riferimento nell'allegato I.
Domande frequenti
Cosa succede se i risultati dell'esame per le Trichine risultano positivi su una carcassa già sezionata in deroga?In caso di esito positivo degli esami, tutte le parti della carcassa devono essere obbligatoriamente dichiarate inadatte al consumo umano.
A quali condizioni è possibile effettuare il sezionamento a caldo di suini domestici?Il sezionamento a caldo deve essere necessario per ottenere prodotti specifici, deve svolgersi in un laboratorio annesso o situato negli stessi locali del mattatoio con procedura approvata, e tutte le parti devono essere dichiarate inadatte al consumo se i test risultano positivi.
Quando può essere apposto il bollo sanitario prima di conoscere i risultati dell'esame per le Trichine?Il bollo può essere apposto anticipatamente se si applica la deroga per il sezionamento oppure se nel mattatoio è attiva una procedura approvata che garantisce che nessuna parte lasci i locali prima dell'esito negativo.